Regolamento Interno

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Documento Ufficiale

REGOLAMENTO INTERNO COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE (CER)

Il presente regolamento contiene le norme che disciplinano l'utilizzo della tariffa premio e del corrispettivo di valorizzazione riconosciuti dal GSE alla CER. Esso discende dallo Statuto, che rimane il riferimento normativo fondamentale, e lo integra.

Eventuali future modifiche potranno essere proposte dal Presidente del Consiglio Direttivo e dal Consiglio Direttivo stesso approvate.

Del Regolamento è conservata copia presso la sede legale dell'Associazione.

Ai fini della distribuzione dell'incentivo, il membro della CER assume uno dei due seguenti status:

PRODUTTORE, ossia l'associato che abbia messo nella disponibilità della CER, per il conseguimento dei suoi scopi sociali, un impianto di produzione di energia rinnovabile. Il Produttore può essere o non essere al tempo stesso un cliente finale.

CONSUMATORE, ossia l'associato che non abbia messo nella disponibilità della CER un impianto di produzione di energia rinnovabile ma il quale è titolare di un punto di prelievo e cliente finale ai sensi della normativa rilevante.

La comunità energetica può altresì ricevere la disponibilità di impianti di produzione di energia rinnovabile di proprietà di terzi. I rapporti economici tra il terzo e la comunità sono disciplinati da contratti tra di essi sulla base dei criteri fissati dal presente regolamento.

Applicazione delle previsioni di cui all'articolo 3 (g) del Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica 7 dicembre 2023, n. 414.

L'eventuale importo della tariffa premio eccedentario una quota di condivisione energetica del 55%, o del 45% in caso di accesso ai contributi PNRR destinati alle configurazioni di autoconsumo diffuso, è destinato per intero a consumatori diversi dalle imprese e/o iniziative di carattere sociale aventi ricadute sui territori dei comuni nei quali insistono gli impianti facenti parte della singola configurazione. Nessuna previsione del presente Regolamento può essere interpretata, né trovare applicazione, in contrasto con la richiamata previsione normativa.

Modalità di distribuzione della tariffa premio e del contributo di valorizzazione

I contributi verranno versati a cura del soggetto delegato al riparto, che lo statuto individua nella comunità energetica stessa, per il tramite del suo legale rappresentante, o in un soggetto terzo avente i requisiti richiesti dalla normativa.

Il versamento della tariffa premio (TIP) avverrà su base annuale.

I singoli membri della CER possono decidere, in via permanente o temporanea, all'atto dell'iscrizione o successivamente, di cedere in favore di un altro membro o in favore di terzi i contributi ad esso spettanti. In questo caso, il singolo membro, darà istruzione al soggetto referente della configurazione di versare il contributo direttamente al beneficiario finale da lui individuato.

Criteri di distribuzione della tariffa premio e del contributo di valorizzazione

La Tariffa Premio e il Corrispettivo di Valorizzazione sono prioritariamente destinati al soddisfacimento delle obbligazioni che l'associazione ha contratto con terzi, in ogni caso garantendo il rispetto della previsione di cui all'articolo 3 (g) del Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica 7 dicembre 2023, n. 414.

La restante parte è destinata ad iniziative di carattere sociale individuate dal Consiglio Direttivo con riferimento al perimetro geografico attinente alla singola configurazione.